Art. 4.
(Attività delle associazioni musicali).

      1. Lo Stato riconosce e finanzia l'attività degli enti e degli organismi di diritto pubblico o privato senza fini di lucro, operanti nel settore musicale, di teatro musicale e di balletto, la cui attività ha rilevanza e carattere nazionale o internazionale.
      2. Il riconoscimento dell'attività di cui al comma 1 è effettuato dall'Ufficio di garanzia per la musica di cui al capo II, sentito obbligatoriamente il parere della regione in cui hanno sede i soggetti di cui al medesimo comma 1.
      3. L'Ufficio di garanzia per la musica definisce l'entità dei contributi da destinare alle attività dei soggetti di cui al comma 1.
      4. Oltre agli eventuali requisiti indicati dalla regione competente per aspetti di particolare interesse riguardanti la cultura e le tradizioni regionali, è necessario, ai fini di cui al comma 3, che i soggetti di cui al comma 1 garantiscano:

          a) la qualità e la continuità dell'attività;

          b) la presenza di altri contributi oltre quelli statali;

          c) la presenza annuale di commissioni di nuove opere musicali in lingua italiana e di autore italiano;

          d) la valorizzazione di artisti italiani e comunitari;

          e) la valorizzazione di luoghi storici o di siti archeologici;

          f) il coinvolgimento di bande musicali e di cori amatoriali.

      5. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1 hanno titolo di precedenza le iniziative proposte dai conservatori di musica e dalle accademie di danza.

 

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